Chi redige il DVR? (2024)

DVR: chi lo redige? Il datore di lavoro con almeno un dipendente deve redigere il DVR secondo l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008: ecco come può farlo!

Secondo l’art. 17 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del documento relativo.

Non tutti i datori di lavoro redigono personalmente il DVR e sicuramente molti sono supportati da un RSPP (un consulente esterno o un dipendente con mansioni legate alla sicurezza); in ogni caso il contenuto del DVR resta comunque una responsabilità personale del datore di lavoro.

Molti precedenti giurisprudenziali hanno condannato i datori di lavoro (a seguito di infortuni gravi o mortali) per errata valutazione dei rischi, sebbene questa fosse stata supportata da un RSPP.

Inoltre, numerosi casi di giudizio sottolineano che una valutazione del rischio carente o incongrua ha avuto un ruolo importante nell’infortunio. Il responsabile di tali carenze è sempre e comunque il datore di lavoro.

E’ importantissimo quindi che il datore di lavoro o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si dotino degli strumenti migliori per redigere correttamente il DVR, per trattare tutti gli argomenti ritenuti importanti della normativa e per essere guidati alla valutazione corretta dei rischi attinenti alla propria specifica attività di lavoro.

Per questo motivo ti consiglio di scaricare subito il software per la redazione del DVR in cui trovi delle linee guida efficaci per la valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro; puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni e redigere il DVR tenendo conto di tutte le specificità della tua attività.

Nonostante l’uso del software e la presenza di un RSPP, è importante che il datore di lavoro partecipi alla redazione del DVR, in quanto nessuno più di lui conosce rischi, processi lavorativi, macchine e personale che lavora nella propria azienda.

Il software può aiutare a calcolare con specifiche funzioni e banche dati il rapporto tra entità del danno e probabilità di accadimento e gli indici per i rischi rumore, vibrazioni, MMC, chimico, movimenti ripetuti, ecc.

Al termine della valutazione dei rischi, si viene inoltre guidati al programma di miglioramento con gli interventi e le misure da attuare.

Chi elabora il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il Documento di Valutazione dei Rischi, meglio conosciuto come DVR, è un elaborato che raccoglie le valutazioni di tutti i rischi presenti in un’azienda e le misure di prevenzione.

Come abbiamo già detto, il DVR deve essere elaborato dal Datore di Lavoro, il quale non può assolutamente delegare questo compito ma può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza esterna.

In stretta collaborazione con il Datore di Lavoro, le figure coinvolte nella stesura del documento sono:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che ricopre due ruoli: supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR e lo aiuta a mettere in atto le misure di protezione e prevenzione previste per l’attività in seguito alla valutazione dei rischi;
  • il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato in modo preventivo in riferimento al contenuto della valutazione dei rischi;
  • il Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori ed ha il compito di disporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività e può essere conservato in formato cartaceo o in formato digitale.

In caso di mancanze o inadempienze riguardanti la compilazione del documento entro i tempi stabiliti, gli organi di controllo e gli enti addetti alle ispezioni (ASL, INPS, INAIL) possono predisporre pesanti sanzioni nei confronti del Datore di Lavoro.

Nelle aziende con un numero ridotto di dipendenti, il datore di lavoro ha la possibilità di redigere il DVR attraverso le procedure standardizzate come approvato dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Per la redazione di un DVR standardizzato ti consiglio di usare un software per il DVR standardizzato ,sempre nella versione gratuita di 30 giorni.

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Documento di valutazione dei rischi

Come si redige un DVR?

Chi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi deve, in primo luogo, eseguire una raccolta preliminare delle informazioni sulle attività di cui valutare i rischi per poi provvedere alla compilazione del documento.

Le informazioni riguardanti le attività devono essere le seguenti:

  • il numero di addetti e le mansioni svolte;
  • le fasi del processo lavorativo;
  • la tipologia degli ambienti di lavoro;
  • le schede tecniche di sostanze, prodotti e apparecchiature;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione;
  • il registro delle manutenzioni sugli impianti;
  • conoscenze ed esperienze dei lavoratori.

La compilazione del documento, invece, avviene attraverso il modello DVR esemplificativo che è strutturato in questo modo:

  • descrizione dell’azienda;
  • nominativi delle figure coinvolte;
  • attività rischiose che richiedono una formazione e un addestramento specifico;
  • individuazione dei pericoli presenti in azienda;
  • valutazione dei rischi per ogni pericolo individuato;
  • identificazione delle misure di prevenzione e protezione.

Se vuoi comprendere meglio come compilare il documento puoi scaricare l’estratto DVR.

Ogni quanto si redige il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi non ha una scadenza stabilita ma deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a:

  • variazioni nell’organizzazione aziendale e nel processo produttivo (trasferimenti, nuove sedi, ristrutturazioni, nuove strumentazioni) che comportano una modifica del modo in cui il lavoro viene organizzato e svolto all’interno dell’azienda e che possono risultare significative per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
  • infortuni significativi (cadute dall’alto oltre una certa altezza, incidenti legati a incendi o scoppi, infortuni causati da mezzi di trasporto, infortuni causati da mezzi di sollevamento, infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore);
  • cambio del datore di lavoro;
  • particolari necessità che emergono dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio (come quella fonometrica per il rischio rumore).

In ciascuno di questi casi, quindi, occorre obbligatoriamente aggiornare il documento in modo da integrarlo e adeguarlo ai nuovi rischi.

Il DVR, in assenza di modifiche dell’organizzazione aziendale, va rivisto in maniera periodica, ogni tre anni dalla prima stesura, oltre i quali il Datore di Lavoro può incorrere in ingenti sanzioni.

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