La Valutazione dei Rischi e il DVR: tutto quello che devi sapere (2024)

La valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda sono gli unici due obblighi, tra tutti quelli individuati dal D.Lgs 81 per il Datore di lavoro, che non possono essere delegati a terzi. In particolare, dall'obbligo di valutazione dei rischi deriva anche l'obbligo di redigere l'apposita relazione tecnica in cui si individuano e stimano tutti i rischi a cui il lavoratore è esposto e si individuano le misure di sicurezza volte ad eliminarli o a minimizzarli quanto più possibile. Benché la valutazione sia una responsabilità del datore di lavoro, anche il RSPP ricopre un ruolo di supporto in questa operazione da non sottovalutare. Data l'esigenza di dissolvere i dubbi più diffusi sull'argomento abbiamo realizzato una guida finalizzata a rispondere alle domande più frequenti su Valutazione dei Rischi, DVR e, di riflesso, sul ruolo che ha il RSPP nell'adempimento di questi due obblighi. Il contenuto di questo articolo è liberamente tratto dal nostro corso di aggiornamento per RSPP di 40 ore in cui è presente un intero modulo dedicato all'argomento.

Ecco le domande a cui abbiamo dato una risposta:

  1. Cos'è la Valutazione dei Rischi?
  2. Quali rischi devono essere valutati?
  3. Quali sono le fasi della Valutazione del Rischio?
  4. Cos'è il DVR?
  5. Chi redige il DVR?
  6. Quando va redatto il DVR?
  7. Cosa deve contenere il DVR?
  8. Quando è necessario aggiornare il DVR?
  9. Dove va conservato il DVR?
  10. Chi può accedere al DVR?
  11. Quali sono le sanzioni per la mancata elaborazione del DVR?


CORSO AGGIORNAMENTO PER RSPP
Durata: 4 ore - Modalità: e-learning

"Il Corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP previsto dall'art. 32 del D.Lgs 81/08. Valido online ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016."

Scopri il corso
*I CFP, ove previsti, vengono caricati in automatico entro 10 giorni sulla piattaforma del tuo Ordine.

Cos'è la Valutazione dei Rischi?

La definizione di valutazione dei rischi riportata nel Testo Unico per la sicurezza è: "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Si tratta, dunque, di un attento esame di tutti i potenziali rischi a cui sono esposti i lavoratori durante lo svolgimento della loro prestazione lavorativa, che si pone l'obiettivo di elaborare le giuste misure di sicurezza per eliminarli o ridurli al minimo. Puntualizziamo che la valutazione deve essere effettuata dal Datore di Lavoro che può avvalersi della collaborazione del Medico Competente, del RSPP, del RLS e anche di consulenti esterni all'azienda. Nello specifico, tale analisi va svolta tenendo conto di due fattori principali:

  • la gravità del danno che una fonte di pericolo può causare;
  • la probabilità che da quel pericolo possa derivare un incidente.

Questo concetto è riassumibile nella formula matematica R = P x D, (dove R indica il rischio, P la probabilità e D il danno) usata per realizzare un apposita tabella di calcolo chiamata Matrice del Rischio.
La Valutazione dei Rischi e il DVR: tutto quello che devi sapere (2)

Quali rischi devono essere valutati?

Il D.Lgs 81 del 2008 è ben chiaro nell'affermare che è obbligatorio valutare tutti i potenziali rischi presenti in azienda, individuando 3 macrocategorie, ovvero:

Rischi per la Salute Rischi legati all'esposizione a fattori degradanti o dannosi per l'organismo da cui potenzialmente può derivare un'alterazione dell'equilibrio biologico dei lavoratori (es. radiazioni ionizzanti, agenti chimici, agenti biologici, rumore, vibrazioni ecc…)
Rischi per la Sicurezza Rischi di natura infortunistica legati alle situazioni in cui il lavoratore può andare incontro ad un incidente, derivano spesso da carenze strutturali e dalla non idoneità di ambiente di lavoro, macchinari utilizzati, attrezzatura, dispositivi di protezione ecc...
Rischi Trasversali Detti anche "rischi organizzativi", derivano dalle dinamiche aziendali. Una tabella dell'ISPESL del '94 individua 4 tipologie di fattori di rischio trasversale ovvero, organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, difficoltà delle condizioni di lavoro.

All'interno di queste categorie rientrano dunque rischi che è più "facile" individuare perché di natura più oggettiva, come il rischio chimico, il rischio elettrico o il rischio di caduta dall'alto, ma anche i rischi meno evidenti nell'immediato, come ad esempio il rischio da stress-lavoro correlato. Per adempiere correttamente all'obbligo, nessuno di essi deve essere escluso dalla valutazione.

Quali sono le fasi della Valutazione del Rischio?

La valutazione del rischio deve essere svolta seguendo uno schema ben preciso:

  1. individuare tutte le fonti di rischio;
  2. individuare tutti i lavoratori che sono esposti ad esse stimando l'entità dell'esposizione
  3. valutare la gravità dei danni e la probabilità che questi danni si realizzino;
  4. individuare e applicare misure idonee per l'eliminazione o la minimizzazione dei rischi;
  5. monitorare l'efficacia delle misure e apportare eventuali miglioramenti.

Tutte queste fasi devono essere riassunte e verbalizzate all'interno dell'apposito DVR. La Valutazione dei Rischi e il DVR: tutto quello che devi sapere (3)

Cos'è il DVR?

L'acronimo DVR indica il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'articolo art. 18 del D.Lgs 81/08, all'interno del quale deve essere riportato ogni aspetto della valutazione dei rischi e a cui andranno allegati altri documenti relativi alla sicurezza aziendale. Si tratta di un registro completo che descrive a 360° la situazione della sicurezza aziendale, indicando per ciascun rischio valutato, le procedure e le misure di prevenzione individuate, le modalità in cui esse devono essere applicate.

Chi redige il DVR?

Considerato il momento culminante della Valutazione dei Rischi aziendali, redigere il DVR è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, che si assume la responsabilità di quanto riportato al suo interno nel momento stesso in cui appone la firma sul documento.

Tuttavia, le stesse figure che collaborano con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi, offrono il loro contributo nella stesura del documento secondo le loro competenze:

RSPP affianca il Datore di lavoro nella valutazione e nella stesura del DVR, specie per quello che concerne l'individuazione e la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione
Medico Competente valuta il rischio specifico per la salute dei lavoratori e l'idoneità di quest'ultimo, predisponendo il protocollo di sorveglianza sanitaria che costituisce parte integrante del DVR

Oltre a queste due figure, nella redazione del DVR va coinvolto anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS, il quale deve essere consultato preventivamente per lo svolgimento della valutazione dei rischi e deve ricevere una copia del DVR per presa visione.

Nelle situazioni aziendali più complesse, così come nei casi in cui il Datore di Lavoro ricopre il ruolo di RSPP ai sensi dell'art. 34, capita spesso che nella redazione del DVR vengano coinvolti tecnici esterni specializzati in Sicurezza sul Lavoro, per procedere compilare il DVR seguendo le direttive del Ministero del Lavoro. Anche in questi casi però, il documento diventa valido solo al momento dell'apposizione della firma del datore di lavoro e, da qual momento in poi, la responsabilità di quanto dichiarato all'interno del documento ricade su quest'ultimo.

Ai datori di lavoro che leggono l'articolo in cerca di un servizio di redazione del Documento, consigliamo di cliccare sul seguente link:
Redigi il tuo DVR Online

Quando va redatto il DVR?

In occasione della costituzione di una nuova impresa, scatta per il datore di lavoro l'obbligo immediato di provvedere alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento. Nello specifico l'articolo 28 comma 3-bis specifica che il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Cosa deve contenere il DVR?

I contenuti del documento di valutazione dei rischi sono indicati all'articolo 28 comma 2 del D.Lgs 81/08 e sono:

  • una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
  • la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;
  • la descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l'indicazione di quali figure devono occuparsene;
  • l'individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
  • l'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
  • una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
  • una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;
  • la data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.

Quando è necessario aggiornare il DVR?

La normativa non pone alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l'aggiornamento DVR. Tuttavia specifica che il contenuto del documento deve essere rispondente alla situazione della sicurezza presente in azienda, ne consegue che il DVR va aggiornato tempestivamente all'insorgere di cambiamenti o eventi che rendano obsolete le misure di sicurezza attuate in azienda. Di norma, per aggiornare il contenuto del DVR il datore di lavoro ha una finestra temporale di 30 giorni dal verificarsi di:

  • modifiche al processo produttivo aziendale (es. introduzione di nuovi macchinari o sostanze da cui derivino nuovi rischi);
  • modifiche all'organizzazione del lavoro che incidano sulla sicurezza dei lavoratori;
  • infortuni o mancati infortuni che mettano in luce nuovi rischi o inadeguatezza delle misure di sicurezza poste in essere;
  • cambiamenti all'interno dell'organigramma della sicurezza aziendale (es. cambio di RSPP, di RLS, Medico competente ecc);
  • cambiamenti tecnico-normativi che richiedono la revisione in adeguamento ad esse;
  • cambio sede o apertura di una sede distaccata.

Durante l'aggiornamento il Datore di Lavoro dovrà nuovamente avvalersi della collaborazione di RSPP e medico competente. Una volta aggiornato il documento una copia dello stesso deve essere consegnata tempestivamente al RLS.

Cos'è il DVR semplificato?

Il DVR semplificato è un documento più snello che può essere redatto secondo procedure standardizzate nelle Piccole e Medie Aziende in cui la situazione di rischio sia "facile" da gestire. Specifichiamo che l'adozione del DVR semplificato deve essere sempre subordinata ad un'analisi approfondita del livello di rischio aziendale.

Schema di redazione del DVR con Modello Semplificato


Schema di Redazione del Modello Semplificato
Download: gratuito - Formato: PDF

"Scarica lo schema che ti aiuterà a redigere il modello semplificato del documento di valutazione dei rischi per la tua azienda."

Scopri il corso
*procedure standardizzate per le Piccole e Medie Aziende con situazione di rischio sia "facile" da gestire.

Dove va conservato il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento ciò vuol dire che, in caso di aziende composte da più unità produttive, bisognerà redigere tanti DVR quanti sono le unità a cui si riferisce la valutazione dei rischi. Il documento può essere conservato nel classico formato cartaceo o, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81 del 2008, anche in formato digitale su supporti informatici.

Chi può accedere al DVR?

In ogni momento il RLS può e deve avere accesso alle informazioni contenute all'interno del DVR in questo modo, ai sensi del D.Lgs 81/08, viene garantita ai lavoratori la possibilità di verificare l'effettiva applicazione delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa per mezzo del loro Rappresentante. Il lavoratore che intende essere messo a conoscenza del contenuto del DVR dovrà rivolgersi al proprio RLS.

Quali sono le sanzioni per la mancata elaborazione del DVR?

In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l'elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno da €3.000 fino a €15.000 a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell'attività.

Inadempienza Sanzione
Omessa valutazione dei rischi arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Omessa redazione del DVR arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'Art. 28 lettere: a) b) d) f) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente e il RLS ammenda da 3.000 a 9.000€
Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure di sicurezza, i nominativi di RSPP, MC e RLS ammenda da 3.000 a 9.000€

A dover di cronaca si ricorda che gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:

  • l'ASL;
  • l'INPS;
  • l'INAIL;
  • i Vigli del Fuoco;
  • Ispettorato del lavoro.

VEDI ANCHE: FAQ sul Documento di Valutazione dei Rischi

La Valutazione dei Rischi e il DVR: tutto quello che devi sapere (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6299

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.