POS e PSC: differenze, obblighi e responsabilità (2024)

Cosa sono POS e PSC, quali sono le differenze, quando devi redigerli e cosa devi inserire per compilarli correttamente

POS e PSC cosa significa e cosa sono

Vuoi sapere cosa significa POS e PSC e cosa sono? Per la risposta possiamo far riferimento al TITOLO IV del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

POS è l’acronimo di Piano Operativo di Sicurezza e PSC è l’acronimo di Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si tratta di due documenti per stimare i rischi delle lavorazioni di cantiere e stabilire le prevenzioni da adottare per la sicurezza dei lavoratori.

PSC e POS: differenze

Il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento sono entrambi documenti che contengono la valutazione dei rischi di un cantiere, tuttavia differiscono tra loro per alcuni aspetti.

La differenza tra POS e PSC riguarda il fatto che il POS è il piano per la gestione lavorativa dei cantieri, compilato dal titolare dell’impresa incaricata di svolgere i lavori, mentre il PSC è un documento tecnico compilato dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) che descrive le fasi operative dei lavori e individua le situazioni di rischio, specificando le azioni necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e la messa in sicurezza del cantiere.

PSC e POS si differenziano per:

  • obbligatorietà: il POS è sempre obbligatorio mentre il PSC lo è solo in alcuni casi;
  • contenuti: il POS è dedicato alla valutazione e prevenzione dei rischi legati ai lavori in cantiere, mentre il PSC prende in considerazione anche rischi esterni come ad esempio il passaggio di condutture sotterranee, la presenza di una linea aerea sul cantiere o la circolazione di veicoli esterni nell’area considerata cantiere.

PSC e POS: quando è obbligatorio redigerli?

Come anticipato precedentemente, la normativa stabilisce che il POS è sempre obbligatorio nelle imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili.

Il PSC, invece, è obbligatorio solo nei seguenti casi:

  • nei cantieri in cui sono presenti più imprese, anche non contemporaneamente (sia per lavori pubblici che privati);
  • se un’unica azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.

PSC, quando non è obbligatorio?

Di conseguenza, non è necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa o in situazioni di emergenza.

Chi redige il POS e il PSC

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve essere compilato e firmato dal titolare dell’impresa incaricata di svolgere i lavori.

Chi redige il PSC è il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), mentre la valutazione è affidata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Il titolare dell’impresa ha la responsabilità di assicurare che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate e che il piano sia distribuito al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere.

Come redigere correttamente POS e PSC

Redigere correttamente il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento oggi è quasi impossibile senza l’aiuto di un software. E’ necessario avere archivi di lavorazioni del cantiere e tutti i rischi e le prevenzioni che fanno riferimento a norme di sicurezza sempre aggiornate.

Puoi produrre tutti i documenti della sicurezza con l’aiuto del software piani sicurezza CerTus, da scaricare ed usare gratuitamente per 30 giorni.

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Esempi POS e PSC elaborati con CerTus

Che cos’è il POS e cosa contiene?

Il POS è una certificazione redatta per la gestione lavorativa dei cantieri.

Come stabilito dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza sono i seguenti:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
    • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
    • il nominativo del medico competente ove previsto
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
  • le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
    l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Per redigere il tuo POS puoi usare gratuitamente il software CerTus POS. Hai a disposizione più di 200 piani-tipo, 1700 fasi di lavoro analizzate e la valutazione dei rischi inclusa.

Che cos’è il PSC e cosa contiene?

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative del lavoro, individua le situazioni più a rischio e prevede le azioni concrete per la messa in sicurezza del cantiere. Il PSC deve essere allegato al contratto di appalto ed è specifico per ogni singolo cantiere.

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (definiti nell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008) sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative.

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PSC e valutazione dei rischi (CerTus PSC)

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  1. identificazione e descrizione dell’opera:
    1. l’indirizzo del cantiere;
    2. la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
    3. una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
  2. individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza. IL PSC deve contenere il nominativo del:
    1. Responsabile dei lavori (RdL);
    2. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP);
    3. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) se già nominato
    4. Datori di lavoro delle imprese esecutrici (DdL) e dei lavoratori autonomi (LA), prima dell’inizio dei singoli lavori.
  3. individuazione e valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi concreti con riferimento a:
    1. area ed organizzazione del cantiere
    2. Interferenza tra lavorazioni
    3. rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi
  4. scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento:
    1. all’area di cantiere:
      1. caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree, interrate o sottoservizi;
      2. presenza di fattori esterni che comportano i rischi per il cantiere (rischi investimento, rischio annegamento)
      3. rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante
      4. misure di coordinamento per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (se necessario tavole e disegni tecnici esplicativi);
    2. all’organizzazione del cantiere, analisi:
      1. delle modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
      2. dei servizi igienico-assistenziali;
      3. della viabilità principale di cantiere;
      4. degli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
      5. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
      6. delle disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
      7. delle disposizioni per dare attuazione all’articolo 92, c.1, lettera c);
      8. delle eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
      9. della dislocazione degli impianti di cantiere;
      10. della dislocazione delle zone di carico e scarico;
      11. delle zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
      12. delle eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
    3. alle lavorazioni, il C.S.P. suddivide le singole lavorazioni in fasi e sottofasi di lavoro ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
      1. al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
      2. al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
      3. al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di ordigno bellico rinvenuto durante le attività di scavo;
      4. al rischio di caduta dall’alto;
      5. al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
      6. al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
      7. ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
      8. tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
      9. ai rischi di incendio o esplosione;
      10. ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
      11. al rischio di elettrocuzione;
      12. al rischio rumore;
      13. al rischio dall’uso di sostanze chimiche
  5. prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  6. misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  7. modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi
  8. organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi
  9. durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‐ giorno
  10. stima dei costi della sicurezza

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

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